La legge n. 220 del 2012 ha modificato l’istituto del condominio introducendo nel codice civile un’apposita disposizione in materia di possesso di animali domestici in condominio.

La legge prevede la possibilità di avere in casa un animale domestico e precisa che il regolamento condominiale non può disporre divieti circa il possesso di animali domestici.

Gli animali domestici sono considerati esseri senzienti, pertanto, la normativa interviene a tutelare la relazione affettiva che si crea tra uomo e animale.

È possibile stabilire nel regolamento condominiale limiti e obblighi?

Come già detto nessun regolamento condominiale può vietare la detenzione di animali domestici.

Se, quindi, un regolamento condominiale prevede tale divieto o. addirittura, specifici divieti (ad esempio divieto per gli animali domestici di usare le parti comuni, le scale, l’ascensore etc.) deve considerarsi nullo.

Solo un regolamento stipulato con il contratto di vendita e approvato all’unanimità dai condomini (1000/1000 millesimi) può prevedere un simile divieto.

Il condominio proprietario di animali domestici ha obblighi da rispettare?

Il proprietario di un animale domestico ha, comunque, degli obblighi da rispettare allo scopo di garantire l’incolumità di tutti i condomini.

In modo particolare, chi ha un cane deve registrarlo all’anagrafe canina, applicargli il microchip e provvedere alle dovute vaccinazioni.

Ciascun animale domestico deve avere il libretto sanitario contenete tutte le informazioni relative alla sua storia sanitaria e utili a identificarlo.

Divieti agli animali da parte del regolamento condominiale. Cosa fare?

Se viene approvata una delibera assembleare che prevede qualsivoglia divieto circa il possesso di animali domestici, può essere annullata.

Il condomino interessato deve entro 30 (trenta) giorni dalla delibera impugnarla e presentare ricorso davanti al giudice di pace.

Se, invece, i divieti sono stati introdotti senza che l’argomento fosse previsto all’ordine del giorno ma ricompreso nella voce 2varie ed eventuali” la delibera è automaticamente nulla.

In questo caso sarà sufficiente inviare una pec o una raccomandata all’amministratore per rappresentargli che la decisione non ha alcuna validità di legge.

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