Balzano (Boscoreale): divieto di sparare petardi e fuochi d´artificio
19-09-2013 - Archivio Storico de Lo Strillone
Con propria ordinanza il sindaco Giuseppe Balzano ha disposto il divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione di fuochi d´artificio e simili (come lanterne cinesi), sia liberi che soggetti ad autorizzazione.
L´ordinanza dispone che luso di prodotti pirotecnici presenti sul mercato, è consentito nel rispetto delle norme vigenti, dalle ore nove alle ventitré, previa autorizzazione dell´Autorità di Pubblica Sicurezza e comunicazione preventiva al Comune.
Il provvedimento è stato adottato in quanto risulta diffusa la consuetudine di celebrare manifestazioni, soprattutto matrimoni nei pressi dei ristoranti, sia in area privata che pubblica, con l´accensione di fuochi d´artificio, anche in orari notturni in cui è dobbligo la quiete; attività che è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per luso spesso incontrollato di tali artifici, e senza ladozione delle minime precauzioni idonee a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, allintegrità fisica delle persone e degli animali e allambiente.
L´inosservanza dellordinanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro venticinque a euro cinquecento, fatta salva, ove il fatto assuma rilevo penale, la denuncia all´autorità giudiziaria.
L´ordinanza dispone che luso di prodotti pirotecnici presenti sul mercato, è consentito nel rispetto delle norme vigenti, dalle ore nove alle ventitré, previa autorizzazione dell´Autorità di Pubblica Sicurezza e comunicazione preventiva al Comune.
Il provvedimento è stato adottato in quanto risulta diffusa la consuetudine di celebrare manifestazioni, soprattutto matrimoni nei pressi dei ristoranti, sia in area privata che pubblica, con l´accensione di fuochi d´artificio, anche in orari notturni in cui è dobbligo la quiete; attività che è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per luso spesso incontrollato di tali artifici, e senza ladozione delle minime precauzioni idonee a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, allintegrità fisica delle persone e degli animali e allambiente.
L´inosservanza dellordinanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro venticinque a euro cinquecento, fatta salva, ove il fatto assuma rilevo penale, la denuncia all´autorità giudiziaria.