Internet meno libero. Con le regole Agcom chiuderanno le Webtv
27-07-2010 - Archivio Storico de Lo Strillone
Nelle scorse settimane, lAGCOM, ha pubblicato, ben nascoste nelle pieghe del suo sito che non brilla certo in termini di accessibilità ed usabilità, due distinte delibere con le quali avvia due autonome consultazioni pubbliche su altrettanti schemi di Regolamento che il famigerato Decreto Romani laveva delegata ad emanare.
Si tratta della Delibera n. 258/10/CONS relativa alla Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dellart. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici , della Delibera n. 259/10/CONS relativa alla Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dellarticolo 22 bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
I due regolamenti che lAGCOM varerà allesito delle consultazioni concernono, dunque, le autorizzazioni che saranno necessarie per svolgere lattività di fornitore di servizi media lineari ed a richiesta.
Conviene dire subito che gli schemi di regolamento allegati alle delibere, se approvati nellattuale formulazione, varranno a trasformare davvero la Rete in una grande TV, dando così corpo alle preoccupazioni che hanno accompagnato il travagliato iter normativo attraverso il quale il nostro Parlamento, con il famigerato Decreto Romani, ha dato attuazione alla Direttiva 2007/65/CE a pochi giorni, peraltro, dalla sua abrogazione e sostituzione per effetto del varo della nuova Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 (direttiva sui servizi di media audiovisivi).
Sul fatto che il nostro Governo sia arrivato a varare un provvedimento tanto importante per il mondo dei media e dellinformazione solo quando, ormai, era ben noto, che la disciplina europea della materia stava per essere nuovamente modificata, si potrebbe scrivere un libro e fare facile ironia ma, la questione, ora, è tanto seria da far apparire preferibile andare oltre.
Prima di passare al merito della questione vale, tuttavia, la pena soffermarsi un attimo su una questione di metodo.
Ogni consultazione pubblica è, ovviamente, da salutare con favore perché costituisce un segno di apertura e rispetto dellAutorità - quale che essa sia - verso gli interessati, il mercato ed i consumatori.
Questo vale, quindi, naturalmente anche per le tre consultazioni da poco avviare dallAGCOM.
LAutorità, tuttavia, ha autonomamente deciso di tenerle aperte solo per 30 giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta delle relative delibere con la conseguenza che le prime due verranno chiuse il 30 luglio p.v. e la terza - la cui delibera non è stata ancora pubblicata in Gazzetta - realisticamente nella settimana di ferragosto.
In tale contesto, non posso esimermi dal rilevare che, forse, consultazioni tanto importanti - se il loro svolgimento fosse stato dettato dalla reale volontà di raccogliere opinioni ed indicazioni da parte dei soggetti interessati e non solo da questioni di natura formale - avrebbero potuto avere una più lunga durata o, almeno, non essere promosse in pieno periodo estivo.
Voltiamo, comunque, pagina e passiamo al merito dei tre provvedimenti.
Con il regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dellart. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, AGCOM da attuazione nel modo più scontato - e se mi si perdona il gioco di parole lineare - possibile al precetto attraverso il quale il Decreto Romani ha stabilito lesigenza di unautorizzazione per lesercizio di ogni attività di fornitura di servizi media audiovisivi.
Un ciclone di costi e burocrazia sta per abbattersi sul mondo delle micro web tv italiane e la sensazione è che solo poche potranno sopravvivervi.
Secondo il nuovo Regolamento, infatti, chiunque intenda esercitare unattività di diffusione televisiva in IP streaming, web TV o trasmissione in streaming tramite rete cellulare, allindomani dellentrata in vigore del Regolamento, dovrà richiedere allAGCOM unapposita autorizzazione, versare 3000 euro ed attendere 60 giorni che lAutorità valuti la propria richiesta e la approvi, respinga o, piuttosto gli chieda chiarimenti.
Alla richiesta di autorizzazione - che sembra proprio dover essere spedita a mezzo raccomandata a/r e su supporto cartaceo - andrà allegato qualche centinaio di grammi di carta ed inchiostro e, precisamente: a) certificato di iscrizione del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; b) certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; c) certificato antimafia ai sensi dellarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; d) certificato dei carichi pendenti del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; e) attestazione in originale, ovvero in fotocopia autenticata nelle forme di legge, del versamento del contributo di cui allart. 6 del presente regolamento anche mediante lesibizione del C.R.O. (codice riferimento operazione) nel caso di pagamenti effettuati per via telematica; f) la scheda di cui allallegato 2, relativa al sistema trasmissivo impiegato redatta su carta intestata della società, datata e firmata dal rappresentante legale del richiedente; g) copia del marchio editoriale di trasmissione del programma, riprodotta su carta intestata della società, datata e firmata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale del richiedente; h) dichiarazione, datata e sottoscritta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale, concernente lindicazione ed, il recapito del fornitore di rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo..
Davvero quello che ci vuole per promuovere, nel nostro Paese, lutilizzo delle nuove tecnologie digitali e telematiche per lo sviluppo del pluralismo dellinformazione!
E pensare che il Ministro Romani, nel difendere la propria creatura dalle ovvie preoccupazioni degli operatori dellinformazione in Rete, aveva più volte affermato che ottenere lautorizzazione non sarebbe stato più complicato che comunicare al Comune linizio di una qualsiasi attività.
A prescindere dal fatto che, quella richiesta per la fornitura di servizi media lineari non è una dichiarazione di inizio attività ma unautentica richiesta di autorizzazione è possibile che, tecnicamente, il Ministro avesse ragione ma solo perché, in Italia, anche una DIA è unimpresa burocratica complessa e defatigante.
Non andrà meglio, daltro canto, ai fornitori di servizi media a richiesta ovvero ai fornitori di un servizio di media audiovisivo per la visione di programmi al momento scelto dallutente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.
Il Regolamento predisposto dallAGCOM nelle scorse settimane ed oggetto della seconda consultazione pubblica, infatti, prevede che la DIA, cui sarà effettivamente assoggettato lesercizio di tale attività, debba essere completa della medesima valanga di carta necessaria per listanza di autorizzazione di cui si è detto ed accompagnata dalla prova del pagamento degli stessi 3000 euro.
Anche in questo caso non mi sembra, francamente, che si stia andando nellauspicata direzione di promuovere lesercizio dei servizi media da parte dei cittadini e della piccola e media impresa italiana.
Quanti degli operatori che attualmente operano nel settore saranno scoraggiati dai costi e dallimpatto burocratico della nuova disciplina?
Ma la richiesta di autorizzazione o, piuttosto, la dichiarazione di inizio attività costituisce solo il primo - e non certamente il più oneroso - ostacolo economico, burocratico ed organizzativo da superare per chi, nel 2010, ambisca fare informazione o intrattenimento online attraverso la fornitura di servizi audiovisivi, osando sfidare i giganti di un mercato sin qui oligopolista come quello di mamma TV.
I due schemi di Regolamento predisposti dallAGCOM per lesercizio dellattività di fornitura di servizi media lineari ed a richiesta, infatti, prevedono che i fornitori di tali soggetti debbano conservare per tre mesi copia integrale dei contenuti diffusi al pubblico completa di tutta una serie di informazioni integrative e li assoggettano al rispetto delle stesse regole - introdotte nel nostro Ordinamento dal famigerato decreto Romani - in termini di diritto dautore, comunicazioni commerciali audiovisive, promozione dellaudiovisivo europeo, tutela dei minori, obbligo di rettifica e, soprattutto, sanzioni con lovvia conseguenza che, domani, ad una micro web tv sbagliare potrebbe costare, più o meno, quanto oggi costa a mamma RAI con la differenza però che per la prima il pagamento della sanzione costituirebbe lultimo istante di un sogno di impresa o passione mentre per la seconda è poco più che un elemento integrante e, forse, neppure più considerato patologico, del rischio di impresa.
Credo sia abbastanza per dire che ora ci siamo davvero e che tra qualche mese la Rete italiana sarà una grande TV e gli unici in grado di fare informazione ed intrattenimento online saranno proprio i Signori della TV.
Che sia frutto del caso o, piuttosto, di un disegno puntuale e riflettuto, poco conta, la storia dei media nel nostro Paese sta per essere riscritta a colpi di leggi e regolamenti.
Verrebbe voglia davvero - forse complice il caldo - di trasferirsi in Islanda dove, nelle scorse settimane, la libertà di informazione è stata posta al centro di una delle iniziative legislative più moderne al mondo, ma credo si debba resistere alla tentazione, sopportare il caldo e le tendenze pantelevisive del Palazzo e non perdere loccasione di rappresentare allAGCOM le ragioni per le quali con i suoi regolamenti rischia - non so quanto consapevolmente - di attuare il disegno di chi crede che la Rete vada bene solo se trasformata in unenorme TV
Avv. GUIDO SCORZA
Esperto in Internet, Diritto
Politica dell´Innovazione
e Società dell´Informazione
Si tratta della Delibera n. 258/10/CONS relativa alla Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dellart. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici , della Delibera n. 259/10/CONS relativa alla Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dellarticolo 22 bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
I due regolamenti che lAGCOM varerà allesito delle consultazioni concernono, dunque, le autorizzazioni che saranno necessarie per svolgere lattività di fornitore di servizi media lineari ed a richiesta.
Conviene dire subito che gli schemi di regolamento allegati alle delibere, se approvati nellattuale formulazione, varranno a trasformare davvero la Rete in una grande TV, dando così corpo alle preoccupazioni che hanno accompagnato il travagliato iter normativo attraverso il quale il nostro Parlamento, con il famigerato Decreto Romani, ha dato attuazione alla Direttiva 2007/65/CE a pochi giorni, peraltro, dalla sua abrogazione e sostituzione per effetto del varo della nuova Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 (direttiva sui servizi di media audiovisivi).
Sul fatto che il nostro Governo sia arrivato a varare un provvedimento tanto importante per il mondo dei media e dellinformazione solo quando, ormai, era ben noto, che la disciplina europea della materia stava per essere nuovamente modificata, si potrebbe scrivere un libro e fare facile ironia ma, la questione, ora, è tanto seria da far apparire preferibile andare oltre.
Prima di passare al merito della questione vale, tuttavia, la pena soffermarsi un attimo su una questione di metodo.
Ogni consultazione pubblica è, ovviamente, da salutare con favore perché costituisce un segno di apertura e rispetto dellAutorità - quale che essa sia - verso gli interessati, il mercato ed i consumatori.
Questo vale, quindi, naturalmente anche per le tre consultazioni da poco avviare dallAGCOM.
LAutorità, tuttavia, ha autonomamente deciso di tenerle aperte solo per 30 giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta delle relative delibere con la conseguenza che le prime due verranno chiuse il 30 luglio p.v. e la terza - la cui delibera non è stata ancora pubblicata in Gazzetta - realisticamente nella settimana di ferragosto.
In tale contesto, non posso esimermi dal rilevare che, forse, consultazioni tanto importanti - se il loro svolgimento fosse stato dettato dalla reale volontà di raccogliere opinioni ed indicazioni da parte dei soggetti interessati e non solo da questioni di natura formale - avrebbero potuto avere una più lunga durata o, almeno, non essere promosse in pieno periodo estivo.
Voltiamo, comunque, pagina e passiamo al merito dei tre provvedimenti.
Con il regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dellart. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, AGCOM da attuazione nel modo più scontato - e se mi si perdona il gioco di parole lineare - possibile al precetto attraverso il quale il Decreto Romani ha stabilito lesigenza di unautorizzazione per lesercizio di ogni attività di fornitura di servizi media audiovisivi.
Un ciclone di costi e burocrazia sta per abbattersi sul mondo delle micro web tv italiane e la sensazione è che solo poche potranno sopravvivervi.
Secondo il nuovo Regolamento, infatti, chiunque intenda esercitare unattività di diffusione televisiva in IP streaming, web TV o trasmissione in streaming tramite rete cellulare, allindomani dellentrata in vigore del Regolamento, dovrà richiedere allAGCOM unapposita autorizzazione, versare 3000 euro ed attendere 60 giorni che lAutorità valuti la propria richiesta e la approvi, respinga o, piuttosto gli chieda chiarimenti.
Alla richiesta di autorizzazione - che sembra proprio dover essere spedita a mezzo raccomandata a/r e su supporto cartaceo - andrà allegato qualche centinaio di grammi di carta ed inchiostro e, precisamente: a) certificato di iscrizione del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; b) certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; c) certificato antimafia ai sensi dellarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; d) certificato dei carichi pendenti del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; e) attestazione in originale, ovvero in fotocopia autenticata nelle forme di legge, del versamento del contributo di cui allart. 6 del presente regolamento anche mediante lesibizione del C.R.O. (codice riferimento operazione) nel caso di pagamenti effettuati per via telematica; f) la scheda di cui allallegato 2, relativa al sistema trasmissivo impiegato redatta su carta intestata della società, datata e firmata dal rappresentante legale del richiedente; g) copia del marchio editoriale di trasmissione del programma, riprodotta su carta intestata della società, datata e firmata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale del richiedente; h) dichiarazione, datata e sottoscritta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale, concernente lindicazione ed, il recapito del fornitore di rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo..
Davvero quello che ci vuole per promuovere, nel nostro Paese, lutilizzo delle nuove tecnologie digitali e telematiche per lo sviluppo del pluralismo dellinformazione!
E pensare che il Ministro Romani, nel difendere la propria creatura dalle ovvie preoccupazioni degli operatori dellinformazione in Rete, aveva più volte affermato che ottenere lautorizzazione non sarebbe stato più complicato che comunicare al Comune linizio di una qualsiasi attività.
A prescindere dal fatto che, quella richiesta per la fornitura di servizi media lineari non è una dichiarazione di inizio attività ma unautentica richiesta di autorizzazione è possibile che, tecnicamente, il Ministro avesse ragione ma solo perché, in Italia, anche una DIA è unimpresa burocratica complessa e defatigante.
Non andrà meglio, daltro canto, ai fornitori di servizi media a richiesta ovvero ai fornitori di un servizio di media audiovisivo per la visione di programmi al momento scelto dallutente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.
Il Regolamento predisposto dallAGCOM nelle scorse settimane ed oggetto della seconda consultazione pubblica, infatti, prevede che la DIA, cui sarà effettivamente assoggettato lesercizio di tale attività, debba essere completa della medesima valanga di carta necessaria per listanza di autorizzazione di cui si è detto ed accompagnata dalla prova del pagamento degli stessi 3000 euro.
Anche in questo caso non mi sembra, francamente, che si stia andando nellauspicata direzione di promuovere lesercizio dei servizi media da parte dei cittadini e della piccola e media impresa italiana.
Quanti degli operatori che attualmente operano nel settore saranno scoraggiati dai costi e dallimpatto burocratico della nuova disciplina?
Ma la richiesta di autorizzazione o, piuttosto, la dichiarazione di inizio attività costituisce solo il primo - e non certamente il più oneroso - ostacolo economico, burocratico ed organizzativo da superare per chi, nel 2010, ambisca fare informazione o intrattenimento online attraverso la fornitura di servizi audiovisivi, osando sfidare i giganti di un mercato sin qui oligopolista come quello di mamma TV.
I due schemi di Regolamento predisposti dallAGCOM per lesercizio dellattività di fornitura di servizi media lineari ed a richiesta, infatti, prevedono che i fornitori di tali soggetti debbano conservare per tre mesi copia integrale dei contenuti diffusi al pubblico completa di tutta una serie di informazioni integrative e li assoggettano al rispetto delle stesse regole - introdotte nel nostro Ordinamento dal famigerato decreto Romani - in termini di diritto dautore, comunicazioni commerciali audiovisive, promozione dellaudiovisivo europeo, tutela dei minori, obbligo di rettifica e, soprattutto, sanzioni con lovvia conseguenza che, domani, ad una micro web tv sbagliare potrebbe costare, più o meno, quanto oggi costa a mamma RAI con la differenza però che per la prima il pagamento della sanzione costituirebbe lultimo istante di un sogno di impresa o passione mentre per la seconda è poco più che un elemento integrante e, forse, neppure più considerato patologico, del rischio di impresa.
Credo sia abbastanza per dire che ora ci siamo davvero e che tra qualche mese la Rete italiana sarà una grande TV e gli unici in grado di fare informazione ed intrattenimento online saranno proprio i Signori della TV.
Che sia frutto del caso o, piuttosto, di un disegno puntuale e riflettuto, poco conta, la storia dei media nel nostro Paese sta per essere riscritta a colpi di leggi e regolamenti.
Verrebbe voglia davvero - forse complice il caldo - di trasferirsi in Islanda dove, nelle scorse settimane, la libertà di informazione è stata posta al centro di una delle iniziative legislative più moderne al mondo, ma credo si debba resistere alla tentazione, sopportare il caldo e le tendenze pantelevisive del Palazzo e non perdere loccasione di rappresentare allAGCOM le ragioni per le quali con i suoi regolamenti rischia - non so quanto consapevolmente - di attuare il disegno di chi crede che la Rete vada bene solo se trasformata in unenorme TV
Avv. GUIDO SCORZA
Esperto in Internet, Diritto
Politica dell´Innovazione
e Società dell´Informazione