Sta facendo già discutere la nuova normativa sulla patente e la carta di circolazione. Dal 3 novembre infatti diventerà effettiva la legge che prevede gravi sanzioni per chi utilizza un veicolo di cui non è intestatario per oltre 30 giorni. Il Ministero dei Trasporti attraverso la Circolare n.15513 del 10 luglio 2014 ha fornito una serie di chiarimenti in merito ad alcune disposizioni del Codice della strada che prevedono l’obbligo per i soggetti utilizzatori abituali dei veicoli di terzi, per periodi superiori a 30 giorni, di comunicazione finalizzata all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione. Chi non provvederà, rischia una sanzione amministrativa di 705 euro fino al ritiro della carta di circolazione.

I CHIARIMENTI. Bisogna fare comunque attenzione perché l’obbligo di annotazione nella carte di circolazione è per chiunque disponga di un veicolo per periodi superiori ai 30 giorni. Nello specifico, si rivolge: ai veicoli intestati temporaneamente a titolo di comodato, in forza di provvedimento di custodia giudiziale; nei casi di locazione senza conducente; nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare alle forze dell’ordine; nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire; nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius; nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “rent to buy”; nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un trust. Per quanto concerne le flotte aziendali, è prevista istanza cumulativa con un unico modello TT2120 versando una sola imposta di bollo mentre le carte di circolazione dovranno essere aggiornate singolarmente pagando i diritti di motorizzazione per ciascun documento da aggiornare.

CHI COLPISCE. La legge entrerà in vigore solo per i mezzi immatricolati dopo il 3 novembre e solo a partire da quella data scatteranno le super multe per chi non la rispetterà. Nessuna sanzione quindi per i soggetti che saranno sorpresi a guidare un veicolo con un’immatricolazione avvenuta prima della fatidica data. La registrazione resta comunque facoltativa per le persone facente parti dello stesso nucleo familiare, purché conviventi.