Telecom prepotente. Parrocchia Santa Teresa denuncia e vince causa
17-11-2013 - Archivio Storico de Lo Strillone
Il caso "Telecom-Parrocchia Santa Teresa" che qui raccontiamo per mano degli stessi avvocati che hanno seguito la pratica, ci riporta alla mente il Davide contro Golia di biblica memoria. Quando il consumatore, ben assistito e grazie ad una giustizia che gli da ragione, combatte e vince contro le prevaricazioni di un colosso multinazionale, è sempre una gran bella soddisfazione:
"Il gestore per i servizi di telefonia Telecom Italia ha mostrato di non tenere in alcun cale lantico adagio: infatti, in ben due occasioni ha costretto un ente ecclesiastico specificatamente la Parrocchia di Santa Teresa in Torre Annunziata - ad adire le vie legali per laffermazione, sia consentito dirlo, di Sacrosanti diritti.
Ed invero, la Telecom Italia gestore telefonico con cui la Parrocchia intratteneva regolare rapporto per lerogazione dei servizi di telefonia da oltre quaranta anni, disattivava ex abrupto la linea telefonica dellEnte religioso, per poi notiziarlo, ma solo allorquando veniva fatto oggetto di procedimento giurisdizionale per condotta contrattualmente inadempiente, che si era verificato un cambio di operatore, peraltro mai richiesto dalla Parrocchia stessa.
Ed infatti la Parrocchia, privata tanto del servizio alla linea voce che del collegamento ad internet, nonostante avesse con ripetute formali missive contestato linopinata cessazione della linea e chiesto limmediato ripristino, dinanzi al rifiuto ostinato di questultima si era vista costretta ad adire la giustizia con ricorso ex art.700 c.p.c. (procedura durgenza) redatto dai legali incaricati Aldo Avvisati e Marialuisa Faraone Mennella dello Studio Legale AFM (www.afmstudiolegale.it) presentato al Tribunale Civile di Torre Annunziata.
Il Presidente del Tribunale in totale accoglimento del ricorso, ordinava e condannava ad horas alla Telecom Italia Spa lesecuzione di tutte quelle opere e/o attività che si appalesano urgenti e necessarie per la salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti, propri del Convento istante e relativamente alla riattivazione immediata della linea telefonica affari-servizi voce ed ADSL sul n° 081XXXXXX.
Non pago (sic!) di tale acclarata sua condotta inadempiente, lex monopolista dei servizi telefonici, riattivava la linea telefonica e gli annessi servizi, per poi computare, nella prima fattura indirizzata alla Parrocchia, tra le altre voci, anche la richiesta di Contributo attivazione linea telefonica per il ripristino dellutenza a seguito del rientro in Telecom Italia da altro gestore telefonico(!!!)
Il rappresentante della Parrocchia contestava formalmente la richiesta del pagamento di tale voce, assolutamente non dovuta essendo il ripristino della linea intervenuto iussu iudicis e ne chiedeva lo storno.
Ma niente! Imperterriti, i signor No della Telecom perseveravano nei loro (quanto mai errati) convincimenti fino a giungere, ancora una volta, allestrema conseguenza di un nuovo, incredibile, distacco della linea della utenza parrocchiale.
Distacco che si protraeva per alcuni mesi, fino allinoltro di una atto stragiudiziale in cui si diffidava il gestore a ripristinare la linea ed ogni utile collegamento.
Intervenuto, come detto, dopo un notevole lasso di tempo, il ripristino della linea, la Parrocchia, dato comunque il notevole disagio, ancora una volta subito a causa della condotta del gestore, adiva la Giustizia, e conveniva la Telecom dinanzi, questa volta, al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al fine di sentire pronunziare la illegittimità della richiesta di pagamento della voce contributo attivazione della linea telefonica imputato in fattura e altresì la illegittimità dellulteriore distacco della linea subito e, per leffetto, condannare il gestore al risarcimento dei danni tutti derivati a seguito della condotta contrattualmente inadempiente.
Il Giudice adito, acclarato, alla luce della svolta attività istruttoria, che listante aveva subito un disservizio, ingiustificato, protrattosi per più giorni, qualificando la controversia portata alla sua attenzione nellambito appunto della responsabilità contrattuale ( il contratto di utenza, che va inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione, rientra nella categoria dei cosiddetti contratti per adesione, dai quali differisce perché lo schema non è predisposto soltanto dalla società concessionaria, ma in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi o amministrativi Cass. zez. U. 29.11.1978, n° 5613; Cass. 2.12.2002, n° 17041; Cass. 28.5.2004, n° 10313), ha riconosciuto i danni lamentati dalla Parrocchia per linadempimento contrattuale da parte della Telecom e per il ritardato ripristino della linea telefonica ed internet ed ha condannato la compagnia telefonica al pagamento di circa 1.800,00, oltre spese legali da attribuirsi ai procuratori costituiti.
E finita, quindi, con una debacle totale della compagnia telefonica.
Del resto, lavvertenza contenuta nel vecchio adagio era fin troppo chiara "
(La parrocchia è stata assistita dallo studio Avvisati-Faraone Mennella di Torre Annunziata, ndr)
"Il gestore per i servizi di telefonia Telecom Italia ha mostrato di non tenere in alcun cale lantico adagio: infatti, in ben due occasioni ha costretto un ente ecclesiastico specificatamente la Parrocchia di Santa Teresa in Torre Annunziata - ad adire le vie legali per laffermazione, sia consentito dirlo, di Sacrosanti diritti.
Ed invero, la Telecom Italia gestore telefonico con cui la Parrocchia intratteneva regolare rapporto per lerogazione dei servizi di telefonia da oltre quaranta anni, disattivava ex abrupto la linea telefonica dellEnte religioso, per poi notiziarlo, ma solo allorquando veniva fatto oggetto di procedimento giurisdizionale per condotta contrattualmente inadempiente, che si era verificato un cambio di operatore, peraltro mai richiesto dalla Parrocchia stessa.
Ed infatti la Parrocchia, privata tanto del servizio alla linea voce che del collegamento ad internet, nonostante avesse con ripetute formali missive contestato linopinata cessazione della linea e chiesto limmediato ripristino, dinanzi al rifiuto ostinato di questultima si era vista costretta ad adire la giustizia con ricorso ex art.700 c.p.c. (procedura durgenza) redatto dai legali incaricati Aldo Avvisati e Marialuisa Faraone Mennella dello Studio Legale AFM (www.afmstudiolegale.it) presentato al Tribunale Civile di Torre Annunziata.
Il Presidente del Tribunale in totale accoglimento del ricorso, ordinava e condannava ad horas alla Telecom Italia Spa lesecuzione di tutte quelle opere e/o attività che si appalesano urgenti e necessarie per la salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti, propri del Convento istante e relativamente alla riattivazione immediata della linea telefonica affari-servizi voce ed ADSL sul n° 081XXXXXX.
Non pago (sic!) di tale acclarata sua condotta inadempiente, lex monopolista dei servizi telefonici, riattivava la linea telefonica e gli annessi servizi, per poi computare, nella prima fattura indirizzata alla Parrocchia, tra le altre voci, anche la richiesta di Contributo attivazione linea telefonica per il ripristino dellutenza a seguito del rientro in Telecom Italia da altro gestore telefonico(!!!)
Il rappresentante della Parrocchia contestava formalmente la richiesta del pagamento di tale voce, assolutamente non dovuta essendo il ripristino della linea intervenuto iussu iudicis e ne chiedeva lo storno.
Ma niente! Imperterriti, i signor No della Telecom perseveravano nei loro (quanto mai errati) convincimenti fino a giungere, ancora una volta, allestrema conseguenza di un nuovo, incredibile, distacco della linea della utenza parrocchiale.
Distacco che si protraeva per alcuni mesi, fino allinoltro di una atto stragiudiziale in cui si diffidava il gestore a ripristinare la linea ed ogni utile collegamento.
Intervenuto, come detto, dopo un notevole lasso di tempo, il ripristino della linea, la Parrocchia, dato comunque il notevole disagio, ancora una volta subito a causa della condotta del gestore, adiva la Giustizia, e conveniva la Telecom dinanzi, questa volta, al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al fine di sentire pronunziare la illegittimità della richiesta di pagamento della voce contributo attivazione della linea telefonica imputato in fattura e altresì la illegittimità dellulteriore distacco della linea subito e, per leffetto, condannare il gestore al risarcimento dei danni tutti derivati a seguito della condotta contrattualmente inadempiente.
Il Giudice adito, acclarato, alla luce della svolta attività istruttoria, che listante aveva subito un disservizio, ingiustificato, protrattosi per più giorni, qualificando la controversia portata alla sua attenzione nellambito appunto della responsabilità contrattuale ( il contratto di utenza, che va inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione, rientra nella categoria dei cosiddetti contratti per adesione, dai quali differisce perché lo schema non è predisposto soltanto dalla società concessionaria, ma in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi o amministrativi Cass. zez. U. 29.11.1978, n° 5613; Cass. 2.12.2002, n° 17041; Cass. 28.5.2004, n° 10313), ha riconosciuto i danni lamentati dalla Parrocchia per linadempimento contrattuale da parte della Telecom e per il ritardato ripristino della linea telefonica ed internet ed ha condannato la compagnia telefonica al pagamento di circa 1.800,00, oltre spese legali da attribuirsi ai procuratori costituiti.
E finita, quindi, con una debacle totale della compagnia telefonica.
Del resto, lavvertenza contenuta nel vecchio adagio era fin troppo chiara "
(La parrocchia è stata assistita dallo studio Avvisati-Faraone Mennella di Torre Annunziata, ndr)