Il caso "Telecom-Parrocchia Santa Teresa" che qui raccontiamo per mano degli stessi avvocati che hanno seguito la pratica, ci riporta alla mente il Davide contro Golia di biblica memoria. Quando il consumatore, ben assistito e grazie ad una giustizia che gli da ragione, combatte e vince contro le prevaricazioni di un colosso multinazionale, è sempre una gran bella soddisfazione:

"Il gestore per i servizi di telefonia Telecom Italia ha mostrato di non tenere in alcun cale l’antico adagio: infatti, in ben due occasioni ha costretto un ente ecclesiastico – specificatamente la Parrocchia di Santa Teresa in Torre Annunziata - ad adire le vie legali per l’affermazione, sia consentito dirlo, di “Sacrosanti diritti”.
Ed invero, la Telecom Italia gestore telefonico con cui la Parrocchia intratteneva regolare rapporto per l’erogazione dei servizi di telefonia da oltre quaranta anni, disattivava ex abrupto la linea telefonica dell’Ente religioso, per poi notiziarlo, ma solo allorquando veniva fatto oggetto di procedimento giurisdizionale per condotta contrattualmente inadempiente, che si era verificato un cambio di operatore, peraltro mai richiesto dalla Parrocchia stessa.
Ed infatti la Parrocchia, privata tanto del servizio alla “linea voce” che del collegamento ad “internet”, nonostante avesse con ripetute formali missive contestato l’inopinata cessazione della linea e chiesto l’immediato ripristino, dinanzi al rifiuto ostinato di quest’ultima si era vista costretta ad adire la giustizia con ricorso ex art.700 c.p.c. (procedura d’urgenza) redatto dai legali incaricati Aldo Avvisati e Marialuisa Faraone Mennella dello Studio Legale AFM (www.afmstudiolegale.it) presentato al Tribunale Civile di Torre Annunziata.
Il Presidente del Tribunale in totale accoglimento del ricorso, ordinava e condannava” ad horas alla Telecom Italia Spa l’esecuzione di tutte quelle opere e/o attività che si appalesano urgenti e necessarie per la salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti, propri del Convento istante e relativamente alla riattivazione immediata della linea telefonica affari-servizi voce ed ADSL sul n° 081XXXXXX”.
Non pago (sic!) di tale acclarata sua condotta inadempiente, l’ex monopolista dei servizi telefonici, riattivava la linea telefonica e gli annessi servizi, per poi computare, nella prima fattura indirizzata alla Parrocchia, tra le altre voci, anche la richiesta di “Contributo attivazione linea telefonica” per il ripristino dell’utenza a seguito del rientro in Telecom Italia da altro gestore telefonico(!!!)
Il rappresentante della Parrocchia contestava formalmente la richiesta del pagamento di tale voce, assolutamente non dovuta essendo il ripristino della linea intervenuto “iussu iudicis ” e ne chiedeva lo storno.
Ma niente! Imperterriti, i signor “No” della Telecom perseveravano nei loro (quanto mai errati) convincimenti fino a giungere, ancora una volta, all’estrema conseguenza di un nuovo, incredibile, distacco della linea della utenza parrocchiale.
Distacco che si protraeva per alcuni mesi, fino all’inoltro di una atto stragiudiziale in cui si diffidava il gestore a ripristinare la linea ed ogni utile collegamento.
Intervenuto, come detto, dopo un notevole lasso di tempo, il ripristino della linea, la Parrocchia, dato comunque il notevole disagio, ancora una volta subito a causa della condotta del gestore, adiva la Giustizia, e conveniva la Telecom dinanzi, questa volta, al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al fine di sentire pronunziare la illegittimità della richiesta di pagamento della voce “contributo attivazione della linea telefonica” imputato in fattura e altresì la illegittimità dell’ulteriore distacco della linea subito e, per l’effetto, condannare il gestore al risarcimento dei danni tutti derivati a seguito della condotta contrattualmente inadempiente.
Il Giudice adito, acclarato, alla luce della svolta attività istruttoria, che l’istante aveva subito un disservizio, ingiustificato, protrattosi per più giorni, qualificando la controversia portata alla sua attenzione nell’ambito appunto della responsabilità contrattuale ( “il contratto di utenza, che va inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione, rientra nella categoria dei cosiddetti contratti per adesione, dai quali differisce perché lo schema non è predisposto soltanto dalla società concessionaria, ma in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi o amministrativi” Cass. zez. U. 29.11.1978, n° 5613; Cass. 2.12.2002, n° 17041; Cass. 28.5.2004, n° 10313), ha riconosciuto i danni lamentati dalla Parrocchia per l’inadempimento contrattuale da parte della Telecom e per il ritardato ripristino della linea telefonica ed internet ed ha condannato la compagnia telefonica al pagamento di circa 1.800,00, oltre spese legali da attribuirsi ai procuratori costituiti.
E’ finita, quindi, con una debacle totale della compagnia telefonica.
Del resto, l’avvertenza contenuta nel vecchio adagio era fin troppo chiara… "

(La parrocchia è stata assistita dallo studio Avvisati-Faraone Mennella di Torre Annunziata, ndr)