Quali sono i poteri e i doveri dell’amministratore?

L’articolo 1130 del Codice Civile stabilisce, anche se in linea generale, quali sono le attribuzioni e, quindi, anche i poteri e i doveri che investono l’amministratore di condominio.

L’amministratore ha la rappresentanza legale e processuale del condominio sia nei confronti dei condomini che di eventuali terzi.

Sulla scorta del mandato ricevuto, il professionista può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione (esempio: piccoli lavori di manutenzione edile ordinaria, servizi di disinfestazione, revisione periodica degli impianti etc.). Per gli atti di straordinaria amministrazione (esempio: rifacimento dei lastrici solari) è necessaria la delibera dell’assemblea a meno che non ricorrano i presupposti dell’urgenza e necessità, con l’obbligo, in quest’ultimo caso di riferirne alla prima assemblea utile.

Il professionista ha, altresì, l’obbligo di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea, nonché di convocare almeno un’assemblea all’anno(ordinaria) per l’approvazione dei bilanci.

Altro fondamentale compito dell’amministratore è vigilare sulla osservanza del regolamento di condominio. In caso di violazione o inosservanza del citato regolamento, l’amministratore può sanzionare il responsabile con il pagamento di una somma pari a € 200.00 o, addirittura, in caso di recidiva con una somma fino a € 800.00.

Quali sono, nello specifico, i compiti dell’amministratore?

  1. Aprire il conto corrente condominiale sul quale saranno versate le somme ricevute dal condominio;
  2. Gestire tutta la documentazione amministrativa e contabile del condominio la quale va restituita al momento della cessazione dell’incarico;
  3. Compiere gli adempimenti fiscali (di cui parleremo più approfonditamente in seguito);
  4. Produrre e aggiornare l’anagrafe condominiale con i dati dei singoli proprietari delle unità immobiliari;
  5. Riscuotere le quote condominiali e provvedere al pagamento delle utenze e dei fornitori;
  6. Affiggere all’ingresso del condominio amministrato la targa di reperibilità, identificativa dello stesso amministratore. Nella targa, infatti, vanno inserite le generalità, il domicilio, i recapiti e l’associazione di appartenenza del professionista. 

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