Che cosa sono le barriere architettoniche?

 Con il termine “barriera architettonica” si intendono tutti gli ostacoli che impediscono o, comunque, limitano gli spostamenti basilari a un soggetto che è portatore di handicap.

A tal proposito gli ostacoli che possono creare problemi all’interno dello stabile condominiale sono e possono essere tanti a partire dagli ascensori con porte troppo strette (che impediscono l’accesso della sedia a rotelle) fino ad arrivare ai gradini delle scale troppo alti.

Spesso viene fatta richiesta all’amministratore e, di converso, all’assemblea dei condomini di realizzare interventi utili all’abbattimento di tali ostacoli.

Capita, però, che all’interesse del soggetto con handicap si contrappone quello degli altri condomini che non intendono sostenere le spese per tali opere.

Per agevolare e migliorare le condizioni di vita delle persone con problemi di varia natura, il legislatore è intervenuto con il decreto semplificazioni 76/2020.

Tale Decreto che prevede “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” all’articolo 10 comma 3 sancisce: “Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 13/1989 e 119 del decreto legge 34/2020, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile”.

Cosa deve fare il condomino interessato? Quali sono le maggioranze richieste in assemblea?

Il condomino che necessita di un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di strumenti che agevolano la mobilità (esempio scivoli, montascale etc.) può chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea per deliberare la realizzazione di tali opere.

Nello specifico, il richiedente deve presentare al professionista una richiesta scritta con l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

La delibera assembleare può essere approvata con la maggioranza dei condomini (50+1) purché questi rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500+1 millesimi).

Se la delibera viene approvata, secondo i criteri sopra enunciati, il costo degli interventi viene ripartito tra i condomini per millesimi di proprietà.

Cosa succede se l’assemblea non approva l’abbattimento delle barriere architettoniche?

Se il quorum previsto per l’approvazione non viene raggiunto il soggetto interessato o, eventualmente, il suo tutore, può far installare a proprie spese servoscale e strutture mobili facilmente rimovibili o, anche, far allargare ingressi e porti.

Naturalmente resta valido il divieto di produrre danni alla stabilità e sicurezza all’edificio.

In conclusione il disabile che intende abbattere le barriere architettoniche a proprie spese può anche non comunicarlo all’assemblea o avere il consenso degli altri condomini, ma non deve, con le opere realizzate, alterare la destinazione d’uso dello spazio o della cosa comune su cui si effettua il lavoro.

Quando le opere sono realizzata a carico di un solo soggetto, gli altri condomini possono in qualsiasi momento partecipare ai vantaggi dell’opera contribuendo alle spese della stessa.

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