Anche le copie non cartacee, e solamente scannerizzate di un libro, sono tutelate dalle norme sul diritto d'autore, compresa l'ipotesi in cui non siano stati identificati nè l'autore nè l'editore del volume detenuto su file in copia analogica nel computer aziendale utilizzato in una copisteria. Lo sottolinea la Cassazione confermando la condanna a sei mesi di reclusione e duemila euro di multa - pena sospesa - nei confronti del titolare di una eliografia di Salerno che nel pc del suo negozio aveva un file che riproduceva interamente un libro universitario di diritto privato. Senza successo, l'imputato - Gianpaolo C. - ha cercato di difendersi davanti ai giudici sostenendo che "il rinvenimento di un libro interamente scannerizzato, oltre i limiti consentiti, in assenza di individuazione dell'editore, non integra una violazione dell'art. 68" della legge sul diritto d'autore, in quanto tale norma limita la propria operatività alle sole copie cartacee".

La Suprema Corte - sentenza 23365 - gli ha replicato che "la detenzione del file contenente la copia analogica dell'opera didattica all'interno del computer aziendale, ubicato nei locali della copisteria, era evidentemente destinata alla riproduzione, mediante stampa, dell'opera, a richiesta dei clienti che intendessero acquistare una copia in violazione dei diritti patrimoniali d'autore". 

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