Per il comune di Torre Annunziata non è sufficiente il “silenzio – assenso”, sulla vicenda Cmo la Soprintendenza si deve esprimere. E’ la decisione, un po’ a sorpresa, dell’amministrazione comunale di Torre Annunziata, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Dopo un anno quindi il comune torna indietro sui suoi passi, cancellando una decisione assunta dodici mesi fa e mettendo in discussione un principio, il silenzio assenso appunto, previsto dalla “legge Madia”.

A mettere nero su bianco tutto ciò sono l’ingegnere Luigi Gaglione, responsabile ufficio tutela paesaggio e l’ingegnere Nunzio Ariano, dirigente dell’ufficio tecnico del comune oplontino. Nella missiva, protocollata il 19 giugno (il giorno dopo il summit del sindaco Ascione in Soprintendenza, ndr), i due funzionari comunali dichiarano che “per questa pratica questo ufficio ha ritenuto che la Soprintendenza dovesse esprimere parere paesaggistico di competenza ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e che pertanto si richiede nuovamente alla stessa di esprimere opportuno parere di competenza certificando che alcuna autorizzazione paesaggistica fosse stata rilasciata dal Comune di Torre Annunziata”. Per completare l’iter il Comune resta in attesa del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. “Laddove la Soprintendenza non si esprimesse entro 90 giorni – si legge nella lettera – ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 comma 5, l’istanza si dovrà ritenere rifiutata”.

SILENZIO ASSENSO. Poche righe che in pratica riportano le lancette indietro di un anno. Nel 2018 infatti il Comune aveva già chiesto questo parere alla Soprintendenza: richiesta alla quale non vi fu alcuna risposta. La legge Madia, attualmente in vigore, prevede il silenzio assenso. Se un ente non risponde alla richiesta di un altro ente, la richiesta si intende accettata. Anche nel caso specifico “relativamente alla mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”. Cosa che infatti è avvenuta un anno fa. Perché allora il Comune ha “nuovamente” (così si legge nella richiesta, ndr) richiesto un parere? La normativa alla quale fanno riferimento i funzionari non prevede ciò. L’art. 167 comma 5 del D. Lgs 42/204 infatti recita: “L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”. Se il parere vincolante non arriva, vale la regola del silenzio assenso prevista dalla legge Madia entrata in vigore nel 2015. I due funzionari inoltre nella lettera utilizzano il termine “obbligatorio”, che non è presente nella normativa alla quale si fa riferimento.

ASCIONE IN SOPRINTENDENZA. In occasione del tavolo di confronto presso il Difensore Civico Regionale (lo scorso 18 giugno, ndr) il sindaco giustificò la propria assenza perché impegnato nel consiglio comunale monotematico sul tema sicurezza. Assise civica alla quale il primo cittadino presenziò solo mezz’ora per poi andare via senza farvi più ritorno. L’episodio, documentato dal nostro giornale, provocò la risposta del sindaco il quale precisò “di essere andato via per un altro importante e inderogabile impegno alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Napoli. Dove, tra i tanti progetti in itinere che riguardano l’intera città, si sarebbe discusso anche della questione relativa al CMO”.

Il sindaco Ascione quindi il 18 giugno è in Soprintendenza per discutere anche del Cmo. Il giorno dopo dall’ufficio tecnico parte una lettera che cancella i 12 mesi passati e che complica ulteriormente la vicenda anziché provare a risolverla. Perché?

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