La mente umana è sempre pronta, quella non lecita naturalmente, a studiare qualche “arcana strategia” per poter aggirare le leggi in essere e trovare un tornaconto illecito. Si crede che questa sia la “natura” di alcuni individui anche perché, in caso diverso, come si farebbe ad acquistare un apparecchio per il gioco puro (comma 7), quindi non un gioco dei casino online autorizzati dalla legge italiana, e pensare di tramutarlo in apparecchiatura che può erogare vincite in danaro?

Invece, è successo proprio così e la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo contro la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che lo aveva condannato a due anni di reclusione ed a 200 euro di multa per aver acquistato due apparecchiature destinate al semplice intrattenimento (i famosi Comma 7) trasformandole in realtà eroganti vincite in danaro, attraverso uno studiato telecomando a combinazione che ne modificava il funzionamento. Tutto questo usufruendo di un incasso assolutamente “in nero” e, quindi, non soggetto al normale prelievo erariale.
Un grave reato questo, non vi è ombra di dubbio: infatti, a nulla sono servite le difese del ricorrente relativamente ad una presunta mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e la condanna per il reato di frode informatica. I Giudici aditi hanno ritenuto che sia stata correttamente ritenuta la configurabilità del reato in quanto la condotta contestata è una alterazione dell'apparecchio, posto che la scheda originale era la sede del software del sistema che costituiva l'impianto di gioco al quale non era essenziale una componente telematica. Ed è altrettanto innegabile che la sostituzione di questa scheda abbia comportato l'attivazione di un diverso programma ed è quella alterazione del funzionamento che penalmente si deve reprimere.
La Corte di Cassazione, quindi, ha ritenuto non rilevante il fatto che il software contenuto nella scheda originaria sia rimasto inalterato e possa una volta riattivato, rifunzionare: quello che risulta alterato, a parere degli stessi Giudici, in questo caso è il funzionamento del sistema informatico generale in dipendenza della sostituzione del software con altro sistema operante in modo diverso. Non si richiede, quindi, ai fini di configurare il reato, che vi sia un intervento sui dati, ma ciò che è importante è invece l'aver acquisito un ingiusto profitto in danno altrui. E questo si ravvisa nell'esercizio del gioco d'azzardo senza essere assoggettati al controllo telematico ed alla conseguente tassazione erariale.
Il reato di frode informatica si concretizza con l'introduzione in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincita di una seconda scheda , attivabile a distanza, che abilita tali apparecchiature all'esercizio del gioco d'azzardo, trattandosi dell'attivazione di un diverso programma con alterazione del funzionamento del “suo” sistema informatico. Per gli stessi Giudici della Corte di Cassazione si ravvisa anche il reato di ricettazione posto che risulta accertato che l'imputato acquistò le due macchine già alterate ed, una volta installate nella sala da gioco, modificava il loro funzionamento in apparecchio elettronico erogante vincita in danaro. In pratica, cambiava la loro natura da macchine da gioco di abilità in macchina per il gioco d'azzardo, procurandosi come detto un ingiusto profitto derivante dall'incasso totalmente illegale.

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