Tra gli strumenti di tutela e contrasto al fenomeno cd. del cyberbullismo, disciplinato dalla legge n. 71 del 2017, vi è l’ammonimento del Questore. Questo istituto, di natura amministrativa, è presente nel nostro ordinamento sin dal 2009, attraverso la legge n. 38, che ha disciplinato il reato di stalking (art. 612 bis c.p.). Quando la vittima dei fatti che possono essere ricondotti al cyberbullismo (es. minacce, estorsione, diffamazione, stalking, revenge porn, sostituzione di persona etc.), è un minore, anche infraquattordicenne, e l’autore è anch’egli minorenne, ma  di età superiore agli anni quattordici, quest’ultimo può essere destinatario di un “rimprovero” del Questore, affinchè acquisisca consapevolezza del disvalore sociale dei suoi comportamenti molesti.

L’istanza al Questore deve contenere la descrizione precisa dei fatti, allegando, eventualmente, anche materiale audio-video a supporto (quali, ad es., conversazioni, filmati, messaggi audio-vocali trasmessi/condivisi attraverso app di messaggistica istantanea, foto e post di profili social dove sono stati pubblicati i contenuti illeciti) e può essere presentata presso qualsiasi Commissariato di Pubblica Sicurezza

Non è, invece, possibile adire il Questore nei casi in cui il comportamento del minore integri uno o più reati perseguibili d’ufficio o reati non commessi tramite Internet o, ancora, nel caso in cui sia stata sporta denuncia o querela per i reati di ingiuria (oggi depenalizzata), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali. Se la richiesta al Questore è considerata fondata, segue la convocazione del minore responsabile accompagnato da uno dei due genitori, per ammonirlo oralmente e invitarlo ad osservare le specifiche prescrizioni che gli saranno impartite e per la cui violazione, peraltro, non è prevista alcuna sanzione.

Il Questore, in questi casi, ricopre, invero, il ruolo di cd. “Autorità di prevenzione sociale”, ponendo in essere un’attività finalizzata a tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale, ma anche a preservare l’autore dei fatti, in ragione della minore età, da un eventuale processo penale. La durata del provvedimento può variare a seconda dei casi, ma i suoi effetti cessano al raggiungimento della maggiore età del destinatario.

A favore della vittima, infine, il Questore, ricoprendo anche un ruolo centrale nell’impulso e coordinamento dei servizi specialistici della polizia postale e in quelli delle altre forze di polizia, potrà informare e sostenere il minore o i suoi genitori nelle attività dirette all’oscuramento, rimozione e blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, attività sulle quali ci soffermeremo nel prossimo articolo. Per maggiori informazioni sull’istituto dell’ammonimento per atti di cyberbullismo, si consiglia di visitare la sezione dedicata del sito web della Polizia di Stato.

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