Diffamò Giuliani su facebook: le motivazioni di condanna contro ex sindaco Bobbio
Il giudice: “Opinioni nei confronti di altri individui vanno espresse nel rispetto della persona”
30-03-2016 | di Salvatore Piro
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Castellammare. “Il termine feccia esprime una connotazione estremamente negativa designando, tra l’altro, qualsiasi prodotto secondario di scarto, non solubile…od anche un residuo industriale”. Scomodano anche il ‘Grande Dizionario della Lingua Italiana’, fondato nel ‘61 dal filologo Salvatore Battaglia, le motivazioni della sentenza che lo scorso 27 gennaio condannò l’ex sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio, ad otto mesi di reclusione (pena sospesa) per la diffamazione aggravata di Carlo Giuliani, il manifestante morto a Genova durante il G8 del 2001. Ad inchiodare l’ex pm Dda, un post diffamatorio pubblicato il 30 luglio 2014 sulla pagina Facebook ‘Luigi Bobbio Due’ (per dettagli vedi link correlati, ndr).
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“Le espressioni usate nei confronti del dimostrante – si legge ancora nelle motivazioni – appaiono estremamente lesive della personalità di quest’ultimo…le opinioni nutrite nei confronti di altri individui vanno sempre espresse nel rispetto della persona, senza mai sconfinare in gratuite manifestazioni di disprezzo”. La difesa di Bobbio, a processo, provò a smontare l’accusa sostenendo la mancata riconducibilità della Pagina alla persona dell’ex sindaco. “Il profilo facebook ‘Luigi Bobbio Due’ non risulta denunciato come falso - continua il giudice del Tribunale di Torre Annunziata - . Il peculiare patrimonio di cultura giuridica (si tratta di un magistrato) consentiva senz’altro (a Bobbio, ndr) di sapere che la creazione di falsi profili sui social network, per occultare la propria identità e pubblicare frasi offensive, configura il reato di sostituzione di persona”.
Per il giudice, infine, un successivo post del 12 settembre 2014, pur non essendo diffamatorio in sé, “si innestava su una notizia di cronaca (relativa agli esiti del ricorso proposto dalla famiglia Giuliani alla Corte europea)…potendo indurre il lettore a fondere, se non a confondere, le ragioni della decisione dell’Organo internazionale, con deprecabile forma di svalutazione della personalità del giovane deceduto durante gli scontri del 2001”.
foto tratta da internet
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