LA STORIA

Un gruppo di condomini decide di ricorrere in cassazione contro una società esercente attività di discoteca all’interno dello stabile condominiale.

Nel giudizio di primo grado la società che gestisce la discoteca viene condannata ad apporre idonea sigillazione a porte e finestre ma non viene condannata a risarcire nessun danno.

La Corte d’appello riforma la sentenza di primo grado condannando il gestore della discoteca al pagamento della somma di 10000 euro in favore di ciascun condomino danneggiato.

La società che gestisce il locale decide di proporre ricorso in Cassazione per i seguenti motivi:

  • Il giudice d’appello ha erroneamente considerato che l’accertata intollerabilità delle immissioni liberi la parte dal provare una specifica compromissione della sua salute;
  • Il giudice d’appello, in sede di quantificazione del danno, non ha compiuto alcun accertamento specifico.

LA DECISIONE DELLA CORRTE DI CASSAZIONE

Con sentenza n. 13208 del 27 giugno 2016 la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorso.

Quanto alla prima motivazione, gli ermellini hanno osservato che pur “non essendo astrattamente applicabile la configurabilità di un danno in re ipsa […] il giudice [può], avvalersi della regola di comune esperienza secondo la quale le immissioni rumorose intollerabili sono idonee a provocare una compromissione dell’equilibrio psicofisico del soggetto ad esse esposto”.

Per quel che concerne il secondo motivo, la Corte ha confermato la decisione del giudice d’appello sulla base del principio “a mente del quale la liquidazione equitativa del danno è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito sia quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile sia quando, in relazione al caso concreto, essa si presenti particolarmente difficoltosa”.

 

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