Emergenza lavoro, Starita ci riprova: “Clausola sociale”, versione 2
Promulgata già nel 2015, ad oggi non si conoscono gli effetti. Inoltre, nella stesura della nuova delibera si sbaglia l’oggetto
01-06-2016 | di Raffaele Perrotta
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Stesso titolo, stesso spot e persino stesso oggetto ma con un piccolo cambio: il numero del nuovo decreto legislativo a cui far riferimento. Si tratta della recente delibera di giunta di Torre Annunziata, la 119, promulgata il 16 maggio scorso che reintroduce la ‘clausola sociale’, simile alla 39 approvata dal governo cittadino il 16 marzo 2015.
Ma si sa, come dice un vecchio adagio, “la gatta per fare presto…” ed infatti, l’errore è dietro l’angolo. Nella fretta, forse, di salvare le sorti dell’occupazione torrese, lo scrittore dell’atto, nel copia/incolla dell’oggetto, ha dimenticato di cancellare la parola ‘ex’ (vedi foto), facendo di fatto divenire già obsoleto l’articolo del nuovo codice degli appalti promulgato poco più di un mese fa (il 18 aprile scorso, per l’esattezza).
Passano appena 14 mesi esatti tra le due disposizioni che, elemento singolare, sono firmate solo dal sindaco Giosuè Starita, nonostante proprio la delega al lavoro sia appannaggio oggi di Carillo e l’anno scorso lo è stata di Savarese. Come dire, “chi fa da se fa per tre”.
Una domanda è spontanea: qual è stato l’effetto in termini di occupazione locale della vecchia delibera 39? La risposta è: non si sa. Nonostante il primo cittadino abbia indetto e tenuto una conferenza stampa, non ha divulgato nessuna stima, nessun numero, nessun dato, sebbene ‘la 39’ sia stata in vigore più di un anno. Inoltre, in questo arco di tempo qualche opera pubblica è stata messa in cantiere o addirittura realizzata. Si pensi all’ex informagiovani di via Dante (aggiudicato a settembre 2015), i lavori di recupero dei locali dell’Ambito a via Parini o, ancor più imponenti, l’insieme dei lavori per il porto da 33 milioni di euro.
Leggendo la delibera si può capire anche se la risposta alla domanda dovesse essere zero. In effetti, non è riportato in nessun punto “l’obbligo di assunzione di manodopera locale”, anzi. Basta riprendere il citato regolamento comunitario 2204 (del 12 dicembre 2002) per rendersi conto che non si parla di distinzioni di residenza nella scelta delle maestranze. O, ancor più importante, la condizione che detta l’articolo 50 del nuovo codice degli appalti, in particolare “quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera”. Ebbene, secondo il legislatore, questi ultimi in particolare “sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”. Nell’aggiudicazione definitiva per la ristrutturazione dei locali di via Dante la manodopera ha inciso per meno del 15 per cento.
Ma se qualche cittadino oplontino è stato chiamato a lavorare in questi cantieri, come è stato selezionato?
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