Eredità digitale: la privacy oltre la morte
Le regole del codice privacy sui dati personali
12-11-2022 | di Avvocato del Web
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Il nostro Codice privacy prevede che i dati personali (foto, video, messaggi di posta elettronica, post, account per accedere a servizi on line) e i diritti connessi (es. accesso, rettifica, cancellazione, opposizione etc.) riguardanti persone decedute possono essere esercitati da altri soggetti, per un interesse proprio o per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 2-terdecies, D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal Reg. UE 679/16, cd. GDPR).
Se, pertanto, gli eredi non riescono, ad esempio, ad accedere all’account della persona scomparsa (si pensi all’account social o agli spazi cloud degli smartphone, che permettono di consultare in ogni luogo e da qualunque dispositivo proprietario i propri contenuti digitali e profili social), essi possono legittimamente richiedere e ottenere i dati presenti nello spazio web associato, anche per evitare che siano impropriamente cancellati, anche a seguito di inattività.
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Tutto ciò, tuttavia, è possibile sempre che la persona venuta a mancare non abbia rilasciato una dichiarazione scritta, chiara e precisa, trasmessa al proprietario dello spazio web considerato, che vieti a terzi di accedere ai propri dati personali post-mortem. Tale dichiarazione può essere revocata o modificata in ogni momento, ma non può, in ogni caso, pregiudicare gli interessi patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato o la difesa in giudizio.
Facebook, Google, Instagram, Microsoft offrono strumenti semplici per gestire i dati delle persone che, purtroppo, ci hanno lasciato, tramite la compilazione di moduli o il passaggio del profilo del defunto a profilo commemorativo.
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