Il Giudice Sportivo ha deciso. Nessuna irregolarità nella posizione dei calciatori del Fondi Calcio S.r.l. Stefano D’Agostino ed Alessio Pompei, risultando entrambi regolarmente tesserati dalla società laziale alla data di svolgimento (15 novembre) della gara contro i corallini. Confermato, dunque, il pesante passivo maturato sul campo (5-1 per i laziali), con tassa di reclamo a carico della Turris.

La società corallina, con tempestivo preannuncio di reclamo, aveva contestato la posizione dei due calciatori, sostenendo, quanto ad Alessio Pompei (in lista di gara con matricola 5905823), che non risultasse tesserato dal Fondi Calcio S.r.l., quanto piuttosto svincolato dal Frosinone Calcio S.r.l.; rispetto all’ex Matera Stefano D’Agostino, invece, si contestava che il tesseramento da parte del Fondi fosse intervenuto a meno di trenta giorni dalla disputa della sua ultima gara da professionista (in violazione dell’art. 114, comma 1, NOIF).

Se rispetto a D’Agostino il reclamo della Turris si è rivelato un autentico buco nell’acqua (il calciatore è stato infatti tesserato in data 11 novembre 2015, trentun giorni dopo la sua ultima gara con la maglia del Matera), legittime potevano apparire, in prima istanza, le contestazioni dei corallini quanto al giovane Alessio Pompei, essendosi verificato un errore materiale in sede di compilazione della distinta di gara. In particolare, come da controdeduzioni prodotte dalla società laziale, Pompei (matricola 4558883), regolarmente identificato dal direttore di gara mediante documento di riconoscimento, era stato iscritto nella lista di gara con altro numero di matricola, risultando in ogni caso regolarmente tesserato dal Fondi sin dal 9 agosto 2014.

Il Giudice Sportivo, acquisiti anche gli opportuni chiarimenti da parte dell’ufficio tesseramento, ha ritenuto che “entrambi i calciatori, dei quali la reclamante ha eccepito la posizione irregolare nella gara in questione, risultano regolarmente tesserati dalla Fondi Calcio s.r.l. alla rispettiva data di svolgimento. In particolare, deve ritenersi che abbia preso parte alla gara il calciatore POMPEI Alessio, nato il 25 gennaio 1995, matricola 4558883, regolarmente tesserato appunto dalla reclamata, e non POMPEI Alessio, nato il 20 gennaio 1995, matricola 5905823”.

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