Redigere il verbale dell’assemblea di condominio è di fondamentale importanza.

La struttura del verbale si compone essenzialmente di tre diverse parti:

  1. Elencazione dei presenti, anche a mezzo delega, con indicazione dei relativi millesimi di proprietà;
  2. Descrizione dettagliata della discussione dei punti all’ordine del giorno con rendicontazione delle eventuali votazioni e delle maggioranze raggiunte;
  3. Sottoscrizione da parte di coloro che sono stati indicati come presidente e segretario dell’assemblea.

Proprio in seno all’ultimo punto si generano delle perplessità: la mancata sottoscrizione del verbale da parte di presidente e segretario può determinare l’annullamento della delibera?

Sul punto si è espresso il tribunale di Roma con sentenza n. 17028 del 30 novembre 2020.

La storia

Un condominio viene citato in giudizio per l’accertamento della invalidità di una delibera assembleare sulla base di diverse motivazioni addotte tra cui irregolarità sulla nomina del segretario e mancata sottoscrizione del verbale di quest’ultimo.

Il citato condominio nel costituirsi evidenziava la cessata materia del contendere poiché la delibera oggetto di impugnazione era stata sostituita da una successiva delibera.

Al giudice, quindi, era affidato il compito di stabilire le spese di giudizio. Per poter procedere si rendeva, però, necessaria la verifica dei presunti vizi eccepiti dall’attore.

L’epilogo

L’analisi condotta dal giudice ha portato al rigetto dell’ipotesi che l’assemblea oggetto della controversia potesse essere annullata per le eventuali irregolarità relative alla nomina e alla sottoscrizione del segretario.

Nella fattispecie il Tribunale di Roma ha chiarito che, nell’ambito dell’assemblea di condominio, le figure del presidente e del segretario non sono cosi essenziali a differenza delle riunioni di società per azioni.

Nessuna norma, infatti, impone la presenza di tali figure per questa tipologia di riunioni.

Ne deriva che un’assemblea che si tiene senza tali figure o il cui verbale non è sottoscritto dagli stessi non può essere dichiarata invalida e quindi nulla.

A tale conclusione si perviene facilmente dalla lettura della sentenza n.17028 del 30 novembre 2020 Tribunale di Roma specificamente al seguente punto:

 “Eventuali vizi relativi alla nomina, alla revoca, alla sottoscrizione del segretario e del presidente come anche al loro allontanamento costituiscono mere irregolarità inidonee a determinare l’illegittimità della delibera e non potenziali vizi procedimentali al pari, ad esempio, del difetto di convocazione o della mancanza dei quorum costitutivi e deliberativi”.


Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"