L’amministratore condominiale, come si è avuto modo di anticipare, riveste un ruolo centrale all’interno del condominio; pertanto, è bene ricordare quali sono le modalità attraverso le quali si procede alla sua nomina o alla eventuale conferma.

L’articolo 1129 del cc. prevede l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore di condominio quando in esso vi siano un numero maggiore o uguale a otto condomini.

Nulla impedisce, però, che, anche in un edificio con un numero di condomini inferiore a otto, si provveda, a seconda delle esigenze rilevate, alla nomina di un professionista.

Per poter nominare legittimamente l’amministratore a norma dell’art. 1129 cc. è necessario convocare l’assemblea.

La delibera di nomina viene adottata, a norma dell’art. 1136 comma 2 e 4 c.c., con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti il cui valore millesimale sia di almeno 500/1000 (millesimi).

Facciamo un esempio pratico. In un palazzo vi sono otto condomini. All’assemblea condominiale partecipano in presenza o per delega sette condomini.

 Perché la delibera assembleare sia valida occorre che la stessa sia approvata da almeno 4 condomini il cui valore millesimale sia uguale o superiore a 500 millesimi.

E’ utile tenere presente che l’amministratore neo nominato rappresenta l’intero condominio, anche i condomini dissenzienti alla votazione.

Chi convoca l’assemblea per la nomina dell’amministratore?

In genere l’onere di convocare la citata assemblea spetta all’amministratore uscente.

Qualora l’amministratore in carica non provveda a convocare l’assemblea, possono chiederne la convocazione, a norma del comma 1 dell’art 66 disposizioni attuative del cc. due o più condomini il cui valore millesimale sia di almeno 1/6 del valore dello stabile (166.66 millesimi).

Passati inutilmente dieci giorni dalla richiesta avanzata dai condomini, questi ultimi possono auto convocare la medesima.

In sintesi l’assemblea di nomina viene indetta:

  1. Dall’amministratore uscente;
  2. Da almeno 2 condomini che rappresentano almeno 1/6 dei millesimi;
  3. Decorsi, invano, 10 giorni dalla richiesta, i condomini si autoconvocano.

Per quel che, infine, concerne la conferma dell’amministratore (il cui mandato ha durata annuale) valgono le maggioranze previste per la nomina.

Per completezza è opportuno segnalare che secondo una pronuncia del Tribunale di Palermo (Trib. Palermo 23/01/2015) in seconda convocazione (di assemblea) la nomina può essere deliberata con la maggioranza degli intervenuti e 1/3 del valore millesimale dell’edificio (333,33 millesimi).

Sondaggio


Risultati



Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"