L’amministratore di condominio, è bene chiarirlo, non è un dipendente del condominio ma un libero professionista che ha stipulato un contratto di mandato con i membri dello stabile.

Nello specifico il mandatario (l’amministratore n.d.r.) è un soggetto che, dietro compenso, si impegna a svolgere precise attività intellettuali e non, in nome e per conto dell’intera compagine assembleare.

L’amministratore può andare in ferie ma deve, comunque, assolvere a determinati doveri.

Il professionista ha l’obbligo giuridico di agire con la diligenza del buon padre di famiglia, quindi, nel caso in cui si assenti per le ferie estive, è tenuto a fornire ai condomini un proprio recapito al quale dovrà essere sempre reperibile.

L’amministratore prima di assentarsi deve mettere i condomini nella condizione di poter provvedere alla risoluzione di determinate problematiche in caso di urgenza; deve fornire ai condomini un elenco con i recapiti (da consegnare personalmente o affiggere in bacheca ben visibile) degli artigiani e/o professionisti a cui rivolgersi per le emergenze.

Si pensi ad esempio al numero del responsabile del cancello automatico, dell’ascensore etc.

L’amministratore che, arbitrariamente, si assenta senza darne opportuna comunicazione ai condomini e senza adempiere alle attività sopra citate pone in essere una condotta negligente che lo espone alla responsabilità per inadempimento che può portare alla fine del contratto e, anche, al risarcimento dell’eventuale danno provocato.


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