Uno dei principali divieti posti in essere da quando il Covid si è abbattuto sulle nostre vite è il divieto di fare assembramenti di qualsiasi genere.

Si è già detto in precedenza che l’organo principale della compagine condominiale è l’assemblea.

 Cosa succede con il divieto di assembramento e di converso di riunirsi?

La legge 13 ottobre 2020 n.126, conversione del D.L. 104 del 14 agosto 2020 ha apportato notevoli modifiche all’art. 66 disp.att. c.c. in materia di assemblea di condominio.

È opportuno precisare che l’articolo in questione è stato oggetto di ulteriori modificazioni per mezzo della legge n.159 del 27 Novembre 2020.

In parole semplici il legislatore è intervenuto per agevolare amministratori e condomini nello svolgimento dei consessi assembleari.

Se, infatti, fino allo scorso anno le assemblee si svolgevano solo, ed esclusivamente, in presenza, dallo scorso ottobre possono svolgersi anche per via telematica (da remoto) attraverso l’utilizzo di una delle molteplici piattaforme oggi presenti sul web.

Oggi, quindi, anche quando non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso (da acquisire prima della riunione) della maggioranza dei condomini (maggioranza delle teste) l’assemblea di condominio può regolarmente svolgersi in modalità di videoconferenza (comma 6, art. 66disp. Att. c.c.).

L’amministratore di condominio, naturalmente, nel preparare la convocazione di assemblea deve indicare la piattaforma elettronica sulla quale l’assemblea avrà svolgimento (molto usata è la piattaforma zoom che consente, altresì, la registrazione della riunione stessa), l’ora e la data della stessa.

Sebbene lo svolgimento delle assemblee da remoto consente all’amministratore, previa autorizzazione dei condomini, di registrare la riunione è sempre necessario redigere il verbale secondo le canoniche modalità (il segretario da remoto produce il verbale).

Nella fattispecie il nuovo comma 6 dell’art. 66 disp.att. del codice civile statuisce che il verbale sia sottoscritto dal presidente dell’assemblea e a trasmetterlo all’amministratore.

Il professionista, ricevuto il verbale sottoscritto (dal presidente e dal segretario) dovrà trasmetterlo, ai fini della notifica, a tutti i condomini mediante le medesime modalità previste per la convocazione (consegna a mano, pec, raccomandate etc.).

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