Si è già parlato, in via generale, della revoca dell’amministratore di condominio. Ritorniamo sull’argomento analizzando i casi specifici, previsti dalla normativa vigente, in base ai quali la citata revoca viene legittimata.

E’ bene precisare che le gravi irregolarità che legittimano la revoca del professionista possono essere tipiche (cioè espressamente previste dalla legge artt. 1129 e 1130 c.c.) ovvero atipiche (non espressamente previste).

In ogni caso le circostanze che potrebbero comportare la revoca devono essere soggette alla valutazione di merito da parte della competente autorità giudiziaria.

Quali sono le gravi irregolarità che producono la revoca?

  1. Omessa convocazione da parte dell’amministratore dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo;

L’amministratore ha, infatti l’obbligo di presentare il rendiconto annuale all’assemblea di condominio che, a sua volta, dovrà approvarlo.

  1. L’amministratore si rifiuta, in maniera continuata, di convocare l’assemblea per la revoca e la nomina del nuovo amministratore;
  2. La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi o delle delibere assembleari;
  3. Quando l’amministratore in carica non apre e/o non utilizza il conto corrente condominiale;
  4. Gestione ambigua dei conti correnti che può generare confusione tra il patrimonio della compagine condominiale e quello personale dell’amministratore.
  5. La mancata ottemperanza agli obblighi di tenere i registri e il relativo obbligo di fornire al condomino che ne fa richiesta gli atti che attestano lo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti.
  6. L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati identificativi della persona dell’amministratore e la sede dove sono conservati i registri e gli atti condominiali.

Cosa accade all’amministratore che non adempie agli obblighi di formazione e aggiornamento?

L’articolo 71-bis delle disposizioni attuative del codice civile e il successivo decreto del Ministero della Giustizia .140/2014 sanciscono l’obbligo per l’amministratore di aggiornarsi professionalmente.

Il corso base e l’aggiornamento annuale (15 ore più test finale) sono necessari per ottenere e mantenere l’incarico di gestione.

Per quel che concerne gli aspetti sanzionatori in caso di mancato aggiornamento è bene precisare che nel decreto manca una specifica disciplina.

In ogni caso l’amministratore che non adempie all’obbligo sopra citato corre il rischio di vedere nulla la sua nomina.

Nella fattispecie la cessazione dell’incarico deve essere richiesta, con ricorso all’autorità giudiziaria, da almeno un condomino.

È sempre opportuno, qualora si nutrano dubbi al riguardo, richiedere al proprio amministratore l’attestato che annualmente viene rilasciato in conformità al DM 140/2014.

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