Pompei. Il TAR salva il bilancio: legittimo il voto del vicesindaco Esposito
Rigettato il ricorso dell’opposizione. Riconosciuti pieni poteri al sindaco facente funzioni
13-02-2026 | di Marco De Rosa
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Il Tar salva il bilancio e l’amministrazione di Pompei. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto la domanda cautelare presentata dai consiglieri di opposizione contro le deliberazioni approvate dal Consiglio comunale tra dicembre 2025 e gennaio 2026, mettendo un primo punto fermo nella complessa fase istituzionale vissuta dal Comune di Pompei.
Al centro del contenzioso vi era la posizione del vicesindaco Andreina Esposito, chiamata ad assumere la guida dell’ente dopo la morte dell’ex sindaco Carmine Lo Sapio e contestata dall’opposizione per aver partecipato alle sedute consiliari esprimendo il proprio voto (risultato poi decisivo) sugli atti, tra cui quelli di natura finanziaria.
Nell’ordinanza, adottata nella camera di consiglio dell’11 febbraio scorso, il TAR ha ritenuto che il ricorso “non si presenta assistito dal necessario fumus boni iuris”, giudicando infondata la tesi secondo cui il vicesindaco, una volta subentrato, non avrebbe potuto esercitare il diritto di voto in Consiglio comunale.
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Il Collegio ha richiamato l’articolo 53 del Testo unico degli enti locali, che distingue tra impedimento temporaneo e permanente del sindaco, includendo espressamente, tra questi ultimi, il caso del decesso. In tale circostanza, il vicesindaco assume automaticamente le funzioni del sindaco con pienezza di prerogative, senza limitarsi a una mera supplenza formale.
A sostegno di questa interpretazione viene richiamato anche un precedente parere del Consiglio di Stato, che aveva già chiarito come, nelle ipotesi di vacanza della carica, al vicesindaco spettino tutti i poteri del titolare fino a nuove elezioni.
Il rigetto della sospensiva lascia dunque pienamente efficaci le deliberazioni impugnate, comprese quelle connesse alla programmazione economico-finanziaria. In termini pratici, il bilancio comunale resta valido e l’ente può continuare a operare senza il rischio immediato di annullamenti o blocchi amministrativi.
La decisione cautelare non chiude definitivamente il giudizio di merito, ma rappresenta un passaggio decisivo perché esclude, allo stato, l’illegittimità dell’assetto istituzionale adottato dopo la scomparsa del sindaco. La decisione del Tar interviene in un clima politico già fortemente segnato dalle tensioni tra maggioranza e opposizione sulla legittimità degli atti adottati nella fase di transizione e sulla campagna elettorale che è entrata già nel vivo.
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