Processo Olimpo. Chiesta scarcerazione per Greco. Gli avvocati in aula: “E’ una larva umana”
Secondo la difesa “tenerlo in carcere ferisce il senso di umanità”. Affidati gli incarichi ai periti: il 9 settembre i primi testi
15-07-2019 | di Marco De Rosa
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Nuova istanza di scarcerazione per Adolfo Greco. I legali dell’ex imprenditore del latte hanno chiesto di acquisire ulteriori atti per rimetterlo in libertà per gravi motivi di salute. E’ quanto emerge dalla terza udienza del primo filone processuale.
NOMINE E UDIENZE. Una seduta nella quale si è dato seguito anche alla nomina di Teresa Verde e Alberto Porto, i due periti incaricati alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche. Dal 23 luglio i periti si metteranno a lavoro per consegnare in tempo utile il materiale da portare all'udienza del 25 ottobre. Fissata al 9 settembre, invece, l’udienza nella quale verranno ascoltati i primi testimoni: a deporre in aula saranno gli ufficiali di polizia giudiziaria e alcuni componenti della Squadra Mobile di Napoli.
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LO STATO DI SALUTE. “Adolfo Greco versa in condizioni di salute penose. Tenendo conto che le sue condizioni sono precipitate e che non sussiste il pericolo di reiterazione dei reati per i quali è imputato, la protrazione della custodia cautelare in carcere ferisce il senso di umanità. E’ ridotto a una larva umana”. Con queste parole i legali di Greco, Vincenzo Maiello ed Ettore Stravino, hanno presentato una nuova istanza di rimodulazione della misura cautelare, per cause connesse all’attuale stato di salute di Greco, il quale, secondo la difesa, soffrirebbe di una “malattia psichica grave, con propositi suicidi”. Il pm Fabrizio Vanorio, in aula su delega di Giuseppe Cimmarotta, si è preso 48 ore di tempo per valutare la richiesta degli avvocati.
LA SENTENZA 99/2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. E’ l’appiglio al quale si aggrappano i legali. Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui “non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare”.
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