Il palazzo è completamente privo di titolo, è abusivo”. E’ lapidaria la conclusione della consulenza tecnica effettuata sulla palazzina di Rampa Nunziante crollata il 7 luglio 2017 dal professor Alberto Coppola, avvocato, architetto ed ex docente universitario di Legislazione urbanistica ora in pensione.

Una lunga udienza in cui è stato sviscerato in ogni suo aspetto il profilo urbanistico della zona e tutti gli atti (27 in tutto, ndr) che hanno riguardato la palazzina in cui hanno perso la vita 8 persone.

Nell’udienza del 25 settembre ha parlato il dipendente dell’ufficio tecnico comunale Aniello Ricciardelli che ha posto l’attenzione sulla Scia del 23 marzo 2016 (che la difesa dell’architetto Bonzani ha specificato di non aver mai ricevuto, ndr) in cui viene attestata legittimità urbanistica dell’immobile; e sulle due Cila, datate 6 febbraio e 8 marzo 2017 relative a vari interventi di manutenzione, fusioni e correzioni planimetriche da effettuare.

Ha parlato anche l’ex dirigente dell’ufficio tecnico comunale, Giuseppe D’Alessio, in carica presso il comune oplontino fino a dicembre 2016. Ha chiarito che “la Scia del 23 marzo 2016 ha subito una sospensione in attesa della ricezione di alcuni documenti riguardanti la conformità in materia edilizia. Documenti però mai arrivati a destinazione e che hanno quindi comportato l’archiviazione del procedimento, determinando l’inibizione a effettuare qualsiasi tipo di lavori”.

E’ arrivato poi il turno del consulente della Procura Alberto Coppola, il quale ha sintetizzato in poche parole una deposizione durata quasi 3 ore: “Non c’è un titolo edilizio per il fabbricato, ma soltanto un’abitabilità per una villetta bifamiliare. Secondo la normativa vigente, viene richiesta licenza edilizia per gli edifici a meno che non si trovino al di fuori del centro abitato. Il primo documento che attesta la perimetrazione del centro abitato è però relativo al 1972. Quindi, all’epoca il palazzo aveva bisogno di un titolo edilizio”.

Sono 4 le ragioni a sostegno della tesi del consulente Coppola, snocciolate da lui stesso nel corso della deposizione: “Per la villetta bifamiliare è stato rilasciato un titolo, significa che era obbligatorio portare un titolo. La seconda ragione la dà il comune, al quale ho chiesto acquisizione della cartografia e della normativa relativa alla perimetrazione del centro abitato se esistente. Mi è stato risposto che a quella data non c’era perimetrazione, avvenne solamente nel 1972. La terza ragione è data dal fatto che il fabbricato negli anni è stato sottoposto a vendita forzata causa fallimento. Nella valutazione dell’edificio erano stati quantificati immobile per immobile gli importi e i lavori dovuti per condonare edificio. La quarta, quella definitiva, è che il comune stesso ha emanato un’ordinanza di demolizione dell’immobile nel novembre 2018”.

In basso, il videoracconto dell'udienza.

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l'udienza del 25 settembre