Obbligatoria per legge dal 13 agosto 2013 la polizza di Responsabilità Civile Professionale coinvolge tutte le categorie di professionisti iscritti ad ordini o albi professionali ad eccezione dei giornalisti.

Medici e avvocati, che mancavano all'appello sino allo scorso anno, si sono infatti allineati come prevedono le nuove norme di legge.

Considerando le tante categorie di professionisti coinvolti, a scandire i punti fondamentali dell'obbligo è il  Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche nella legge 148/2011, entrata in vigore nel 2013.

Ad entrare nel merito è l'art.3 comma  5 del DL 138/11 che prevede l'obbligo per i professionisti,

di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela della propria clientela nel caso in cui venga arrecato danno, o si procurino lesioni (nella peggiore delle ipotesi anche la morte)  con dolo o colpa lieve o grave. L'assicurazione copre inoltre danni o lesioni provocate in caso di imprudenza, imperizia o negligenza di cui si macchia il professionista.

 

La polizza in realtà ha anche un secondo obiettivo ovvero la tutela del patrimonio economico personale del professionista, che potrebbe essere in pericolo in seguito a richieste di risarcimento avanzate da clienti, o in caso di procedure giudiziarie avviate a carico del professionista.

 

Se la copertura per gli ingegneri è obbligatoria da diverso tempo quella per medici e avvocati è, come detto, una new entry nel settore delle assicurazioni professionali.

Quel che è certo è che per tutte e tre le categorie il mercato assicurativo ha realizzato proposte su misura, senza disdegnare l'aspetto convenienza, magari optando per una scelta veloce e rapida attraverso i comparatori on line.

 

Rc professionale ingegneri

Come sottolinea il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri risulta evidente che l'obbligo di sottoscrizione della polizza scatta soltanto nel caso in cui l'iscritto all'Ordine eserciti realmente la professione e in forma autonoma.

 

L'obbligo quindi coinvolge chi firma effettivamente un progetto, ed esclude chi ha un rapporto di lavoro dipendente in forma pubblica o privata.

Nel caso di dipendenza è obbligo del datore di lavoro quello di assumersi l’onere di una copertura assicurativa.

 

Come si legge nelle linee guida stabilite dal CNI "Ai fini dell’assunzione dell’obbligo di assicurazione, la posizione dei collaboratori e dei consulenti di studi professionali  varia in funzione della tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza".

 

Nel caso in cui il collaboratore risulti assunto dallo studio attraverso un contratto di lavoro subordinato "non avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma",  poiché le  prestazioni ricadranno sulla struttura organizzativa dello studio e "saranno perciò coperte dall’assicurazione stipulata dal titolare".

In presenza di rapporti di collaborazione con P. IVA o consulenza esterna il professionista ha l'obbligo di sottoscrivere una propria polizza che lo renda indenne da  “danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.

 

 

Rc professionale avvocati

In seguito alla pubblicazione sulle pagine della Gazzetta Ufficiale n.238 dell’11/10/2016 del decreto attuativo del Ministero della Giustizia sono entrate in vigore le nuove norme ma soprattutto l'obbligatorietà per l'avvocato di sottoscrivere una polizza Rc professionale.

 

Gli avvocati hanno 365 giorni di tempo per mettersi in regola a partire dal giorno della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta.

Il decreto mette nero su bianco le "condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative" che vanno a coprire da un lato la responsabilità civile dall'altro gli infortuni "derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.

Come ci consiglia il Broker MIOAssicuratore, l’assicurazione avvocato più adeguata,  è quella che considera di porre rimedio ai danni patrimoniali, ai pregiudizi causati alla clientela, ma garantisce anche i clienti per fatti colposi o dolosi di cui si macchiano i collaboratori di un avvocato così come i dipendenti e i praticanti.

La copertura assicurativa deve inoltre considerare danni diretti ed indiretti, temporanei, così come quelli permanenti ma anche quelli futuri.

La polizza adeguata è quella che ha carattere retroattivo e considera al contempo anche la copertura futura, per sanare danni anche dopo un certo numero di anni dalla cessazione dell'attività.

 

Rc professionale medici

E' il ddl Gelli a dettare le regole per la Rc professionale sanitaria.

Norme specifiche  in base alle quali si stabilisce che devono godere di assicurazione i medici che svolgono la libera professione, assicurando ogni frangente della vita lavorativa e ogni tipologia di colpa.

 

La nuova norma mette in chiaro che devono essere considerati soggetti attivi anche gli operatori della sanità che svolgono la professione nell'ambito di strutture pubbliche o private, in qualità di dipendenti o di semplici collaboratori.

 

Nel caso in cui il medico sia dipendente di una struttura sanitaria la polizza è sufficiente per coprire i danni di gravità limitata. Nel caso di colpa grave il professionista dovrà essere coperto da una polizza assicurativa personale.

Novità di estremo interesse è l'azione diretta che il danneggiato può svolgere inoltrando il ricorso  alla compagnia assicuratrice presso la quale il medico ha sottoscritto la polizza. La compagnia non potrà esercitare alcuna opposizione a patto che le richieste restino nei limiti stabiliti dalla polizza, decidendo eventualmente di rifarsi, in un secondo tempo nel caso di irregolarità, sul proprio cliente.

L'azione diretta vale sia nel caso in cui a sottoscrivere la polizza sia stato il singolo professionista al pari della struttura sanitaria.

 

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