SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO

Quando e come è possibile procedere allo scioglimento dell’istituto condominiale

 

La Legge contempla l’ipotesi di scioglimento dell’istituto del condominio, ma cosa si intende per “scioglimento del condominio”?

L’articolo 61 comma 1 delle disposizioni attuative del codice civile stabilisce che quando un edificio o gruppo di edifici si possono dividere in parti diverse che abbiano la propria autonomia, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in un diverso e indipendente condominio.

Il citato articolo, quindi, prevede e subordina lo scioglimento del condominio e la costituzione in condominio separato solo per quegli edifici, o gruppo di edifici, «che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi», ne deriva che la costituzione in condominio separato è possibile quando la rimanente parte abbia una propria autonomia strutturale, anche se, ai sensi del primo comma del successivo art. 62, «restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 c.c.».

Immaginiamo, a titolo di esempio, un parco con tre edifici ciascuno con proprie utenze. In questa ipotesi l’unica parte in comune potrebbe essere il viale di accesso agli stabili, pertanto, ciascuno dei tre palazzi può scindersi dall’altro e costituire condominio a sé.

Cosa serve per procedere allo scioglimento del condominio?

  1. Le unità immobiliari dello stabile o il gruppo di edifici in comune devono avere autonomia strutturale così da poter continuare a esistere dopo lo scioglimento;
  2. L’assemblea condominiale deve adottare una apposita delibera di scioglimento con le maggioranze richieste dall’articolo 1136 comma 2 del codice civile.

La delibera con la quale si dispone lo scioglimento del condominio deve essere approvata, quindi, dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti, in termini millesimali, la metà del valore dell’edificio 500/1000.

E’ opportuno precisare, infine, che lo scioglimento del condominio può essere disposto anche dall’autorità giudiziaria su richiesta di almeno 1/3 dei comproprietari dell’edificio che si intende separare.

In questo caso si è in presenza di una azione di scioglimento da svolgersi mediante atto di citazione.


Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"