La Revoca dell'Amministratore di condominio
Casi, norme e quorum deliberativi per la revoca del professionista
27-02-2021 | di Fabio Fiorenza
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Quante volte abbiamo pensato di voler cambiare amministratore nel nostro condominio.
Scopriamo insieme come e in quali casi è possibile procedere con la revoca dell’amministratore.
I casi nei quali si procede alla revoca dell’amministratore sono i seguenti:
- Scadenza dell’incarico
Come più volte ribadito il mandato dell’amministratore ha la durata di 1 anno (comma 10 art. 1129 c.c.).
Normalmente l’incarico si intende rinnovato tacitamente a meno che il professionista non venga revocato dall’organo assembleare;
- Revoca assembleare durante l’incarico
L’assemblea dei condomini può in qualsiasi momento (a prescindere dalla scadenza dell’incarico) deliberare la revoca dell’amministratore (comma 11 art. 1129 c.c.).
- Revoca da parte dell’autorità giudiziaria
Uno o più condomini possono ricorrere al Tribunale e chiedere la revoca dell’amministratore se quest’ultimo non comunica ai suoi condomini della notifica di un atto di citazione o di un provvedimento amministrativo (comma 4 art. 1131 c.c.), non presenta il rendiconto annuale (bilancio consuntivo), commette gravi irregolarità (comma 12 art. 1129 c.c.).
In quali casi si può procedere con la revoca dell’amministratore?
- Revoca per giusta causa quando l’amministratore non apre un conto corrente condominiale o commette gravi irregolarità fiscali;
- Revoca senza giusta causa quando viene meno la fiducia tra il professionista e i suoi assistiti. Il contratto tra amministratore e condomini, infatti, è un contratto di mandato e si fonda sul vincolo fiduciario che venendo meno legittima la revoca.
Quali maggioranze servono per revocare l’amministratore?
L’articolo 1136 del codice civile al comma 4 disciplina le maggioranze che si devono raggiungere durante l’assemblea per la nomina o la revoca dell’amministratore.
In entrambi i casi (nomina e revoca) valgono le medesime maggioranza, quindi, per revocare l’amministratore la delibera deve essere adottata con il voto favorevole della metà dell’edificio (500/1000 millesimi) e della maggioranza degli intervenuti.
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